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Locale a disposizione degli eredi

L'abitazione (o il locale) che resta a disposizione degli eredi è tassabile!

Se il locale non è vuoto e privo di utenze, un erede deve farsi carico delle tasse per il locale (come previsto dal regolamento vigente tassa rifiuti) .

E' necessario che un erede richieda la chiusura della tassa (che è a nome del deceduto), e conseguentemente si faccia carico della medesima tassa iscrivendosi per l'appartamento (o per il locale). 

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Art. 4PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA E DEFINIZIONI

1. Il presupposto per l’applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Definizioni:
a) locali: strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse su almeno tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte: superfici prive di “locali” di cui alla lett.a). Ad esempio rientrano tra le aree scoperte le tettoie, i balconi, i parcheggi scoperti,...
c) utenze domestiche: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
d) utenze non domestiche: superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Ai sensi dell'art.1 comma 641 L.147/13 sono escluse da tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. La residenza anagrafica, la presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di rete (ad es. gas e luce) costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente potenzialità di produzione rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera, indipendentemente dall'attivazione dei servizi pubblici di rete, in presenza del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art.5
SOGGETTO ATTIVO
1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste – interamente o prevalentemente- la superficie dei locali ed aree tassabili. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente da tassa.

Art.6
SOGGETTI PASSIVI
1. Ai sensi dell'art.1 comma 642 Legge 147/13 la tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2 La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i  componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse (art.1 comma 642 Legge 147/13);
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso,abitazione, superficie (art.1 comma 643 L.147/13);
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di  uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (art.1 comma 644 L.147/13).