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Riduzione tariffaria per i residenti all'estero (AIRE)

Se sei iscritto al pagamento della Tassa Rifiuti del Comune di Bologna ma sei residente all'estero, puoi avere uno sconto del 30% sulla bolletta.

Tale sconto si applica all'abitazione che tieni a tua esclusiva disposizione (senza che altri la utilizzino). Se risulti essere effettivamente presente nell'elenco degli Iscritti all'Anagrafe dei Residenti all'Estero (AIRE), e se vivi per più di sei mesi all'anno fuori dall'Italia, allora puoi inoltrare la richiesta di riduzione.

Per richiedere la riduzione puoi utilizzare l'apposita modulistica che trovi in fondo a questa pagina ed inviarla con una mail normale o una PEC al seguente indirizzo: entrate@pec.comune.bologna.it. Se desideri inoltre che il prospetto di pagamento annuale della Tassa Rifiuti ti sia inviato per mail ti chiediamo di precisarlo nel testo del messaggio, indicando l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare, e noi provvederemo ad aggiornare la tua posizione.

 

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Art. 16 RIDUZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art.1 comma 659 L.147/13 trovano applicazione le seguenti ipotesi di riduzione:

a) abitazioni con unico occupante lì residente: riduzione 30%;

b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione 10%;

c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;

d) abitazioni occupate da soggetti passivi di nazionalità italiana iscritti all'Aire – come tali residenti all’estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che l'immobile sia a loro esclusiva disposizione e in quanto tale resti inutilizzato: riduzione 30%;

e) abitazioni occupate da soggetti passivi di nazionalità non italiana che dimorino all'estero per più di sei mesi all'anno a condizione che non siano residenti in quell'immobile e che esso resto resti inutilizzato perché tenuto ad effettiva disposizione: riduzione 30%.

2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse previa verifica dei necessari requisiti su istanza del contribuente (con allegata documentazione relative al possesso dei requisiti  richiesti per il riconoscimento delle stesse) ed applicate con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ne è stata richiesta l'applicazione.

3. La tariffa è ridotta al 50% - per un massimo di 24 mesi - per le utenze non domestiche quando l'attività sia ferma a seguito di procedure concorsuali, cassa integrazione a zero ore, o per inattività o cessata attività, a condizione che i locali non siano utilizzati come deposito e che in essi siano presenti solo strumentazioni di non facile amovibilità. La presenza di allacciamento ENEL a ridotto assorbimento per garantire accessibilità e sicurezza dei locali non è causa ostativa al riconoscimento della suddetta riduzione, che viene concessa – previa verifica dei necessari requisiti- su istanza del contribuente (con allegata documentazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della stessa) ed applicata con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ne è stata richiesta l'applicazione.

 

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Modalità di pagamento

Il versamento della TA.RI. deve essere effettuato esclusivamente tramite modello F24, pagabile senza costi di commissioni presso sportelli bancari e uffici postali e tramite i servizi di home banking.

Pagamento della TaRi dall'estero

Il contribuente che si trova all'estero non può utilizzare il modello F24, per il pagamento della TA.RI. ma deve effettuare un bonifico sul codice IBAN IT88R0200802435000020067156 - codice BIC UNCRITM1BA2 - intestato a Comune di Bologna - causale: "codice fiscale dell’intestataro – TA.RI. – Tassa Rifiuti anno di riferimento".

Se il contribuente è all'estero ma ha un conto corrente in Italia può comunque effettuare il pagamento dell'F24 tramite i servizi di home banking.

Termine di pagamento

Per l'anno 2021 le scadenze del versamento della tassa sono queste:

  • 30 giugno prima rata;
  • 2 dicembre seconda rata;
    con possibilità di pagamento in soluzione unica entro il 2 dicembre 2021.

In base all’art.1 comma 695 della Legge 147/2013 il mancato o parziale pagamento entro il 2 dicembre 2021 comporterà l’applicazione delle sanzioni di legge pari al 30% dell'importo non versato (art. 13 D.Lgs.471/1997) da irrogare mediante apposito avviso di accertamento esecutivo, con aumento di spese a carico del contribuente.

L’istituto del Ravvedimento permette al contribuente di sanare spontaneamente, entro precisi termini temporali, il mancato o parziale pagamento, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).

Per il pagamento del ravvedimento relativo alla tassa fino all’anno 2020  occorre utilizzare il modello F24, previsto per i versamenti ordinari, versando le sanzioni e gli interessi unitamente alla tassa dovuta comprensiva del tributo provinciale (TEFA), col medesimo codice tributo (3944) e barrando la casella “ravv”.

Per l’anno 2021 e successivi, gli importi dovuti a titolo di  TA.RI. sono da versare distintamente dagli importi dovuti a titolo di TEFA, pertanto, per il pagamento del ravvedimento occorre utilizzare il modello F24, previsto per i versamenti ordinari, versando distintamente gli importi dovuti a titolo di TA.RI., TEFA e relative sanzioni e  interessi  utilizzando i codici tributo sotto riportati e barrando la casella “ravv”.

Codici tributo:

  • 3944 – TA.RI. tassa rifiuti;
  • 3945 – TA.RI. tassa rifiuti interessi;
  • 3946 – TA.RI. tassa rifiuti sanzioni;
  • TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
  • TEFN - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - interessi;
  • TEFZ -  tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - sanzioni.

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Presentazione della dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata all’Unità Intermedia Entrate del Comune di Bologna nei seguenti modi:

 - fax: numero 051 7095076

- posta (anche in busta semplice)

- PEC (posta certificata): entrate@pec.comune.bologna.it

- sportello Tassa Rifiuti (Piazza Liber Paradisus n.10 torre A – piano primo) solo su appuntamento nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, il mattino dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e il pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 16:30.

Le prenotazioni degli appuntamenti possono essere effettuate:

- telefonando al numero 051 0185048 o al numero verde 800 037 688 (gratuito da telefono fisso e cellulare) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00;

- collegandosi al seguente indirizzo web: www.comune.bologna.it -> Servizi on line -> Vai ai servizi -> Tributi -> Prenota un appuntamento con gli uffici.

Le dichiarazioni e le richieste di riduzione possono essere presentate online collegandosi al seguente link www.comunebo.it/dichiarazionitributi