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Pagamento oltre la data di scadenza senza Ravvedimento

Nel caso di pagamento effettuato oltre la data di scadenza senza ravvedimento, la tassa dovuta è maggiorata da sanzioni ed interessi, come da Avviso di Accertamento ricevuto!

Se hai pagato solo la tassa dovuta ma non le sanzioni e gli interessi (per il ritardo nel versamento), devi semplicemente procedere al pagamento anche delle sanzioni e degli interessi (ovvero la differenza tra l'importo presente sull'accertamento che hai ricevuto e quanto da te già versato).

Il versamento della cifra aggiuntiva (per il ritardo nel versamento) deve essere fatto seguendo le modalità indicate nell'avviso.

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Ai sensi dell’art.1 comma 695 della Legge 147/2013 l’omesso o parziale pagamento entro le scadenze sopra indicate comporterà l’applicazione delle sanzioni di legge pari al 30% di ogni importo non versato (art. 13 D.Lgs.471/1997) da irrogare mediante apposito avviso di accertamento, con aggravio di spese a carico del contribuente.

Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata.

Art. 24
Determinazione dell'entità delle sanzioni

1. L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni relative a ciascun tributo è determinata come in appresso:

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b) TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Violazione per:
• omessa presentazione denuncia originaria o di variazione
SANZIONE: 150% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 51

•  denuncia originaria o di variazione infedele
 SANZIONE: 75% della maggiore tassa dovuta

• errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa )a
SANZIONE: Euro 258

• mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3 bis, del D.Lgs. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni  dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele )b
SANZIONE: Euro 258

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d) TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (art.14 D.L.201/11)
Violazione per:
• omessa presentazione denuncia originaria o di variazione
SANZIONE:150% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 50

• denuncia originaria o di variazione infedele
SANZIONE: 75% della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 50

• Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.14 comma 37 D.L.201/11 entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso
SANZIONE: Euro 258

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f) I.U.C.-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.), I.U.C.-TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) E I.U.C.- TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) - art.1 commi 639 e ss Legge 147/13 e ss.mm.ii.
Violazione per:
• omessa presentazione della dichiarazione
SANZIONE: 150% del tributo dovuto, con un minimo di euro 50

• dichiarazione infedele
SANZIONE: 75% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 50

• Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art.1 L.147/13, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso
SANZIONE: euro 500

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PAGAMENTO DEI SOLLECITI

Il pagamento della tassa non versata alle scadenze è sollecitato dal Comune mediante apposito atto di Accertamento per parziale od omesso versamento alla scadenza notificato al contribuente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con addebito delle sanzioni (art.1 comma 695 L.147/13) e delle spese di emissione e notifica dell’atto.

In tale atto il contribuente viene invitato a pagare l’importo dovuto entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del sollecito, con l’avvertenza che in mancanza si procederà alla riscossione forzata dell’importo sollecitato con addebito delle relative spese procedurali.

Il Comune effettua la riscossione coattiva del tributo con le modalità indicate nell'apposito regolamento comunale sulle entrate e relativa riscossione.