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Avviso di Accertamento, e Trasferimento in un nuovo locale dove chi paga la tassa non ha una riduzione per singolo occupante residente

● In questo caso l'intestatario, poiché già paga la tariffa intera, non deve fare ulteriori dichiarazioni.

● invece, Tu ricorda che sei tenuto a continuare a pagare le tasse per il locale precedente.
Infatti, se mantieni la disponibilità dei locali sei tenuto al pagamento delle tasse come da regolamento TaRi. Ti ricordiamo che gli avvisi di pagamento per i locali per i quali risulti essere iscritto alla TaRi, saranno inviati al tuo indirizzo di Residenza. Se vuoi ricevere gli avvisi di pagamento via email richiedilo con il Tuo Pin (presente nella prima facciata della bolletta) nella pagina dei servizi on line>> .

L' Avviso di Accertamento che hai ricevuto è dovuto, pertanto devi semplicemente procedere al pagamento secondo le modalità indicate nell'avviso!

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La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

Art. 4
PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA E DEFINIZIONI

1. Presupposto per l’applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Definizioni:
a) locali: strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse su almeno tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte: superfici prive di “locali” di cui alla lett.a). Ad esempio rientrano tra le aree scoperte le tettoie, i balconi, i parcheggi scoperti,...
c) utenze domestiche: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
d) utenze non domestiche: superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Ai sensi dell'art.1 comma 641 L.147/13 sono escluse da tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. La residenza anagrafica, la presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di rete (ad es. gas e luce) costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente potenzialità di produzione rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera, indipendentemente dall'attivazione dei servizi pubblici di rete, in presenza del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell' immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.