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Riduzione per le utente non domestiche che escono dal servizio

Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, compresi i rifiuti indifferenziati, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico sono escluse dalla corresponsione delle componenti di costo variabili e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione delle sole componenti di costo fisse del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tassa non è dovuta ed è quindi scontata della percentuale corrispondente alle componenti di costo variabili con il limite massimo del 50%.

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OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE PER USCITA DAL SERVIZIO.

Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, compresi i rifiuti indifferenziati, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

La scelta di conferire i rifiuti prodotti a recupero al di fuori del servizio deve essere comunicata al Comune di Bologna entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021, la comunicazione presentata entro il termine del 31 maggio 2021 ha effetto dal 1° gennaio 2022. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni. La comunicazione di uscita dal servizio pubblico dovrà essere presentata mediante apposita istanza, nella quale dovrà essere indicato:

a) l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;

b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;

c) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);

d) la durata del periodo (non inferiore a cinque anni) per il quale si intende esercitare tale opzione;

e) l’impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni, containers e la carta Smeraldo;

f) il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Entro il 28 febbraio di ogni anno l’utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico dovrà comunicare al Comune di Bologna i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente, copia dei formulari o MUD dell’anno precedente ed attestazione rilasciata dai soggetti incaricati alla gestione del rifiuto.

Dal momento che la scelta di conferire i rifiuti prodotti al di fuori del servizio pubblico deve essere effettuata entro il 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, il Comune di Bologna emetterà il prospetto di pagamento annuale TARI già commisurato alla riduzione spettante.

 

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Art. 16 - ter RIDUZIONE PER USCITA DAL SERVIZIO. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE

1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, compresi i rifiuti indifferenziati, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, sono escluse dalla corresponsione delle componenti di costo variabili e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione delle sole componenti di costo fisse del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art.1 comma 683 della L.147/13. La tassa non è dovuta ed è qundi scontata della percentuale corrispondente alle componenti di costo variabili con il limite massimo del 50%.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza del predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di avvalersi della facoltà di cui al richiamato comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani  deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021, la comunicazione  presentata entro il termine del 31 maggio 2021 ha effetto dal 1° gennaio 2022 ai sensi  dell'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, ultimo periodo.

5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività, in cui devono essere indicati: l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l’impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni, containers e la tessera di cui all'art. 21 comma 3bis del presente regolamento,  il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto,  le componenti di costo variabili sono dovute.

6. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 4, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà prevista all'art. 17 comma 4 del presente regolamento di recuperare in modo autonomo, al di fuori del servizio pubblico, singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.

7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti.

8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Comune e previa valutazione del gestore, così come indicato al comma 3 del presente articolo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo.

9. Per le finalità di cui al comma 2, la riduzione della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una rendicontazione annuale, da presentare a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10.

10. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune - fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo -   :

a) i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente, specificando il relativo impianto di destinazione e la tipologia di recupero;

b) scansione leggibile della quarta copia dei formulari dell’anno precedente (con il peso a destinazione) oppure il MUD dell’anno precedente che saranno utilizzati per verificare l’effettivo avvio a recupero di tutti i rifiuti urbani mediante confronto con quanto dichiarato ai fini della riduzione della tassa;

c) attestazione rilasciata dai soggetti incaricati alla gestione del rifiuto contenente l’elenco dei suddetti formulari di rifiuti urbani emessi (riferiti all’utenza), con numero e data del formulario, operazione di recupero, peso a destinazione e somme finali dei pesi a destinazione per ciascuna tipologia di rifiuto.

11. Il Comune  e gli enti di controllo hanno  facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

12. Le componenti di costo variabili  del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono escluse in via previsionale nella misura del limite massimo del 50%, quindi la tassa è scontata del 50%. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti al comma 10 del presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della percentuale di sconto della tassa indebitamente applicata.