TARIweb

Iscrizione alla Tassa Rifiuti TaRi

La tassazione si basa sulla disponibilità dei locali detenuti a qualunque titolo (affitto, comodato gratuito, proprietà, ecc...)
La disponibilità dei locali parte, per esempio, dall'inizio del contratto di locazione o dalla data del rogito.
La dichiarazione di iscrizione deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data di inizio possesso o detenzione dell'immobile, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'inizio del possesso o detenzione.
La tassa si paga in base alla superficie calpestabile di tutte le aree di cui disponi, pertanto sul modulo di iscrizione, oltre alla data di disponibilità, è obbligatorio dichiarare i metri quadrati del locale e delle eventuali pertinenze, con i relativi riferimenti catastali.
E' sufficiente che un solo soggetto paghi la tassa per un locale.

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Art. 21 TERMINI, DECORRENZA e CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi della tassa sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune relativa:

a) all'inizio del possesso o detenzione;

b) alla variazione di quanto precedentemente dichiarato;

c) alla cessazione del possesso o detenzione.

2. La dichiarazione è unica con riferimento a ciascuna unità immobiliare: una stessa unità immobiliare non può essere parzialmente dichiarata ai fini del tributo da due o più soggetti passivi, salvo i casi in cui i soggetti passivi dispongano di distinte porzioni della stessa unità immobiliare (escluse le abitazioni) sulla base di autonomi contratti e ferma restando la disciplina codicistica in materia di obbligazioni solidali e diritto di regresso.

3. In deroga a quanto disposto dall'art.1 comma 684 -nell'esercizio del potere regolamentare generale di cui all'art.52 D.Lgs.446/97- la dichiarazione di inizio possesso o detenzione deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data di inizio possesso o detenzione dell'immobile, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'inizio del possesso o detenzione.

3bis.comma abrogato dal 01.01.2023

3ter. Dal momento dell'insediamento sul territorio comunale, tutte le utenze sono tenute ad osservare le norme relative al corretto conferimento dei rifiuti, provvedendo a dotarsi di tutte le attrezzature necessarie (contenitori, bidoncini e la tessera di riconoscimento dell'utenza), e a prendere, in caso di servizi dedicati, contatti con il Gestore per la predisposizione dello stesso. Il rilascio delle suddette attrezzature è subordinato alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3.

4. La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione.

5. Nel medesimo termine di cui al comma 3 deve essere dichiarata ogni variazione relativa alla superficie e/o destinazione d'uso dei locali ed aree che incida sull'ammontare della tassa. In ogni caso le variazioni che comportino un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi, a prescindere dalla tempestività della relativa dichiarazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, se dichiarate entro il bimestre solare in cui si concretizza il relativo presupposto; in mancanza, la relativa variazione ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della relativa dichiarazione, salvo che alla dichiarazione sia allegata idonea documentazione da cui possa evincersi con oggettività e certezza una data antecedente dalla quale far decorrere la diminuzione di superficie.

6. La cessazione del possesso o detenzione di locali e aree ha effetto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo alla presentazione della relativa dichiarazione; in caso di dichiarazione tardiva la cessazione potrà essere disposta con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo alla effettiva perdita della disponibilità del locale o area a condizione che il contribuente possa adeguatamente ed oggettivamente documentarla e datarla.

A tal fine si considera idonea prova di cessazione:

a) se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante;

b) la dimostrazione dell’avvenuta cessazione dell’utenza elettrica intestata allo stesso contribuente per l'immobile in questione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di comprovato distacco dell'utenza;

c) la presenza di un subentrante a seguito dell’avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;

d) la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario-locatore e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione (deve trattarsi di contratto registrato) oggetto di disdetta. La lettera di preavviso di rilascio di un immobile in costanza di utenze allacciate non rientra, invece,  tra gli elementi idonei a supportare una cancellazione tardiva.

6bis. La dichiarazione di cessazione relativa ad un locale divenuto intassabile in quanto vuoto e privo di utenze attive deve essere adeguatamente documentata con riferimento ad entrambe le suddette condizioni di sopravvenuta intassabilità.

7. La dichiarazione deve contenere:

a) per le utenze domestiche:

  • cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del dichiarante (in presenza di residenti il dichiarante deve essere uno dei residenti); • indirizzo (via, numero civico, numerazione interno), dati catastali completi della/delle unità immobiliari possedute/detenute e superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art.8 di questo regolamento;

  • data di decorrenza del possesso/detenzione e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari;

  • indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni;

b) per le utenze non domestiche:

  • identificazione della società/ditta/ente dichiarante (denominazione/ragione sociale, sede legale, codice fiscale) e del relativo legale rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapiti telefonici-email);

  • identificazione della/delle unità immobiliari ed aree scoperte operative possedute/detenute (via, numero civico, numerazione interno, dati catastali completi), superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art.9 di questo regolamento e destinazione d'uso;

  • la data di inizio del possesso/detenzione dei locali e delle aree e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari;

  • indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni.

 8. Il dichiarante, nell'area personale presente sul portale del Comune, potrà indicare un proprio indirizzo e-mail per il recapito gratuito del prospetto riassuntivo della tassa dovuta in base alla propria dichiarazione, con allegati moduli di pagamento.

9. Il comune predispone e rende disponibili ai contribuenti i modelli dichiarativi Tari, anche nella modalità telematica di cui all’art.21 bis.

 

Art.21 - bis DICHIARAZIONI TRAMITE SERVIZIO ONLINE

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art.21, le dichiarazioni presentate (previo accesso con credenziali FEDERA ad alta affidabilità o SPID) mediante l'apposito servizio online messo a disposizione dal Comune sul proprio sito istituzionale, costituiscono documenti informatici sottoscritti con firma elettronica avanzata ai sensi della vigente normativa in materia - Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature), Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D., di cui al D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.) e relative Regole tecniche (Art. 71 C.A.D.) - e come tali ad esse è riconducibile ogni correlato effetto giuridico, con conseguente loro equiparabilità funzionale alle dichiarazioni rese dal contribuente, previa sua identificazione, su supporto documentale cartaceo da esso sottoscritto con firma autografa.

 

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Modalità di pagamento

Il versamento della TA.RI. deve essere effettuato esclusivamente tramite modello F24, pagabile senza costi di commissioni presso sportelli bancari e uffici postali e tramite i servizi di home banking.

Pagamento della TaRi dall'estero

Il contribuente che si trova all'estero non può utilizzare il modello F24, per il pagamento della TA.RI. ma deve effettuare un bonifico sul codice IBAN IT88R0200802435000020067156 - codice BIC UNCRITM1BA2 - intestato a Comune di Bologna - causale: "codice fiscale dell’intestataro – TA.RI. – Tassa Rifiuti anno di riferimento".

Se il contribuente è all'estero ma ha un conto corrente in Italia può comunque effettuare il pagamento dell'F24 tramite i servizi di home banking.

Termine di pagamento

Per l'anno 2023 le scadenze del versamento della tassa sono queste:

  • 30 giugno prima rata;
  • 2 dicembre seconda rata;
    con possibilità di pagamento in soluzione unica entro il 30 giugno 2023.

In base all’art.1 comma 695 della Legge 147/2013 il mancato o parziale pagamento entro i termini previsti comporterà l’applicazione delle sanzioni di legge pari al 30% dell'importo non versato (art. 13 D.Lgs.471/1997) da irrogare mediante apposito avviso di accertamento esecutivo, con aumento di spese a carico del contribuente.

L’istituto del Ravvedimento permette al contribuente di sanare spontaneamente, entro precisi termini temporali, il mancato o parziale pagamento, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).

Per il pagamento del ravvedimento relativo alla tassa fino all’anno 2021  occorre utilizzare il modello F24, previsto per i versamenti ordinari, versando le sanzioni e gli interessi unitamente alla tassa dovuta comprensiva del tributo provinciale (TEFA), col medesimo codice tributo (3944) e barrando la casella “ravv”.

A partire dall’anno 2021 e successivi, gli importi dovuti a titolo di  TA.RI. sono da versare distintamente dagli importi dovuti a titolo di TEFA, pertanto, per il pagamento del ravvedimento occorre utilizzare il modello F24, previsto per i versamenti ordinari, versando distintamente gli importi dovuti a titolo di TA.RI. e TEFA unitamente alle relative sanzioni ed interessi, utilizzando i codici tributo sotto riportati e barrando la casella “ravv”.

Codici tributo:

  • 3944 – TA.RI. tassa rifiuti.
  • TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.

Per procedere scegli una delle seguenti opzioni:

• scarica il modulo cartaceo, e invialo secondo le modalità riportate nel retro del foglio

• iscriviti on line, se possiedi le credenziali FedERa o SPID per l'identità digitale