Pagamento oltre la data di scadenza
In caso di pagamento in ritardo ti ricordiamo che la tassa da corrispondere è maggiore dell'importo della bolletta iniziale, perché vanno aggiunte anche le sanzioni e gli interessi (la cifra aggiuntiva è proporzionale ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza).
Il corretto versamento della tassa oltre la data di scadenza deve quindi contenere un importo complessivo opportunamente maggiorato (secondo quanto prevede la normativa sul Ravvedimento), e deve avere sul modello F24 la casella "ravv" (del Ravvedimento) barrata.
Normativa sul ravvedimento [+]
Chi non versa il tributo, o effettua il pagamento oltre il termine di scadenza previsto, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
Il contribuente che versa il tributo in ritardo, per non incorrere in sanzioni maggiori, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento.
L’istituto del ravvedimento permette al contribuente di sanare spontaneamente, entro precisi termini temporali, l’omesso o parziale pagamento, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).
Per il pagamento del ravvedimento relativo alla tassa fino all’anno 2020 occorre utilizzare il modello F24, previsto per i versamenti ordinari, versando le sanzioni e gli interessi unitamente alla tassa dovuta comprensiva del tributo provinciale (TEFA), col medesimo codice tributo (3944) e barrando la casella “ravv”.
A partire dall’anno 2021 e successivi, gli importi dovuti a titolo di TA.RI. sono da versare distintamente dagli importi dovuti a titolo di TEFA, pertanto, per il pagamento del ravvedimento occorre utilizzare il modello F24, previsto per i versamenti ordinari, versando distintamente gli importi dovuti a titolo di TA.RI. e TEFA unitamente alle relative sanzioni ed interessi, utilizzando i codici tributo sotto riportati e barrando la casella “ravv”.
Codici tributo:
- 3944 – TA.RI. tassa rifiuti;
- TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.
Calcolo del Ravvedimento Art.13 lett.a) D.Lgs.472/97 e Art. 29 Regolamento Entrate Comunali Bologna
- nel caso di versamento effettuato entro il 15° giorno successivo alla scadenza si applica la sanzione dello 0,1 % per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi legali;
- nel caso di versamento effettuato tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,5% della tassa non pagata oltre agli interessi legali;
- nel caso di versamento effettuato tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,67% della tassa non pagata oltre agli interessi legali;
- nel caso di versamento effettuato entro un anno dalla scadenza prevista, si applica la sanzione del 3,75% della tassa non pagata oltre agli interessi legali ;
- nel caso di versamento effettuato tra un anno ed entro il secondo anno dalla scadenza prevista si applica la sanzione del 4,29% della tassa non pagata oltre agli interessi legali;
- nel caso di versamento effettuato oltre i due anni dalla scadenza prevista si applica la sanzione del 5% della tassa non pagata oltre agli interessi legali.
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento della tassa o della differenza della tassa dovuta, degli interessi legali sulla tassa (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sulla tassa versata in ritardo.
(*) Saggio degli interessi legali:
- dal 01/01/2023: 5%
- dal 01/01/2022: 1,25%
- dal 01/01/2021 al 31/12/2021: 0,01%
- dal 01/01/2020 al 31/12/2020: 0,05%
- dal 01/01/2019 al 31/12/2019: 0,8%
- dal 01/01/2018 al 31/12/2018: 0,3%
- dal 01/01/2017 al 31/12/2017: 0,1%
- dal 01/01/2016 al 31/12/2016: 0,2%
- dal 01/01/2015 al 31/12/2015: 0,5%
Attenzione! Non è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso nei casi in cui la violazione di omesso/parziale/tardivo pagamento sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).