Avviso di Accertamento, e Trasferimento successivo al periodo di rifermento dell'avviso
L'avviso che hai ricevuto (relativo al periodo specificato nell'atto) fa riferimento alle tasse dovute (ma che non risultano però versate), per il locale che prima avevi disponibile; e contiene tutti gli importi dovuti comprensivi di sanzioni ed interessi, come previsto dal vigente Regolamento.
Sei tenuto, pertanto, a pagare il sollecito che hai ricevuto rispettando la scadenza indicata!
Inoltre al più presto, se non lo hai ancora fatto, devi comunicare la perdita di disponibilità del locale che hai lasciato con uno specifico modulo>>, che va inviato, insieme al pagamento del'avviso che hai ricevuto, all'ufficio TaRi che procederà a registrare la tua richiesta.
regolamento sulle sanzioni e pagamenti [+]
PAGAMENTO DEI SOLLECITI
Il pagamento della tassa non versata alle scadenze è sollecitato dal Comune mediante apposito atto d’accertamento per parziale od omesso versamento alla scadenza notificato al contribuente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con addebito delle sanzioni (art.1 comma 695 L.147/13) e delle spese di emissione e notifica dell’atto.
In tale atto il contribuente viene invitato a pagare l’importo dovuto entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del sollecito, con l’avvertenza che in mancanza si procederà alla riscossione forzata dell’importo sollecitato con addebito delle relative spese procedurali.
Il Comune effettua la riscossione coattiva del tributo con le modalità indicate nell'apposito regolamento comunale sulle entrate e relativa riscossione.
Ai sensi dell’art.1 comma 695 della Legge 147/2013 l’omesso o parziale pagamento entro le scadenze sopra indicate comporterà l’applicazione delle sanzioni di legge pari al 30% di ogni importo non versato (art. 13 D.Lgs.471/1997) da irrogare mediante apposito avviso di accertamento, con aggravio di spese a carico del contribuente.
Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata.
DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DELLE SANZIONI
Art. 24
1. L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni relative a ciascun tributo è
determinata come in appresso:
b) TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Violazione per:
• omessa presentazione denuncia originaria o di variazione
SANZIONE: 150% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 51
• denuncia originaria o di variazione infedele
SANZIONE: 75% della maggiore tassa dovuta
• errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa )a
SANZIONE: Euro 258
• mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3 bis, del D.Lgs. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele )b
SANZIONE: Euro 258
d) TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (art.14 D.L.201/11)
Violazione per:
• omessa presentazione denuncia originaria o di variazione
SANZIONE:150% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 50
• denuncia originaria o di variazione infedele
SANZIONE: 75% della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 50
• Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.14 comma 37 D.L.201/11 entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso
SANZIONE: Euro 258
f) I.U.C.-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.), I.U.C.-TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) E I.U.C.- TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) - art.1 commi 639 e ss Legge 147/13 e ss.mm.ii.
Violazione per:
• omessa presentazione della dichiarazione
SANZIONE: 150% del tributo dovuto, con un minimo di euro 50
• dichiarazione infedele
SANZIONE: 75% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 50
• Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art.1 L.147/13, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso
SANZIONE: euro 500
come inviare la documentazione [+]
Invia all'ufficio Tributi la documentazione necessaria con i seguenti canali:
Posta indirizzo: Ufficio TaRi Unità Intermedia Entrate, piazza Liber Paradisus n.10 torre A primo piano, 40129 Bologna
PEC (posta elettronica certificata) entrate@pec.comune.bologna.it
FAX 051 - 709.50.76
o personalmente, prenotando un appuntamento presso gli uffici del Comune di Bologna -Settore Entrate
- telefonando al numero verde 800 037 688 (gratuito da telefono fisso e cellulare) dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
oppure
- tramite i servizi on line con la pagina dedicata alle prenotazioni. Eventuali disdette possono essere effettuate telefonicamente (utilizzando i numeri telefonici sopraindicati) o tramite i servizi on line alla pagina disdette.