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Riduzione tariffaria unico occupante residente

La riduzione prevede uno sconto sulla tariffa pari al 30% della tassa ordinaria; si applica solo a chi è residente e vive da solo. Per usufruire dello sconto occorrono quindi due condizioni: vivere da soli ed essere, ed essere anche lì residenti.

Per procedere alla richiesta è necessario compilare il "modulo richiesta di riduzione", indicando come data quella a partire dalla quale si vive da soli.

Ricorda che quando verrà meno la condizione dichiarata, per esempio, se si aggiunge una persona nel nucleo familiare (residente o dimorante non ha importanza), e che quindi non si abita più da soli, è necessario chiedere la revoca della riduzione; la tassa dovuta tornerà così nella misura ordinaria.

Ricorda che poiché la riduzione tariffaria è legata ad una esplicita richiesta del contribuente (come previsto dalla normativa vigente), lo sconto sulla tariffa - qualora vi siano i requisiti richiesti - comunque decorre a partire dalla data di presentazione della modulistica.

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Art. 16 RIDUZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art.1 comma 659 L.147/13 trovano applicazione le seguenti ipotesi di riduzione:

a) abitazioni con unico occupante lì residente: riduzione 30%;

b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione 10%;

c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;

d) abitazioni occupate da soggetti passivi di nazionalità italiana iscritti all'Aire – come tali residenti all’estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che l'immobile sia a loro esclusiva disposizione e in quanto tale resti inutilizzato: riduzione 30%;

e) abitazioni occupate da soggetti passivi di nazionalità non italiana che dimorino all'estero per più di sei mesi all'anno a condizione che non siano residenti in quell'immobile e che esso resto resti inutilizzato perché tenuto ad effettiva disposizione: riduzione 30%.

2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse previa verifica dei necessari requisiti su istanza del contribuente (con allegata documentazione relative al possesso dei requisiti  richiesti per il riconoscimento delle stesse) ed applicate con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ne è stata richiesta l'applicazione.

3. La tariffa è ridotta al 50% - per un massimo di 24 mesi - per le utenze non domestiche quando l'attività sia ferma a seguito di procedure concorsuali, cassa integrazione a zero ore, o per inattività o cessata attività, a condizione che i locali non siano utilizzati come deposito e che in essi siano presenti solo strumentazioni di non facile amovibilità. La presenza di allacciamento ENEL a ridotto assorbimento per garantire accessibilità e sicurezza dei locali non è causa ostativa al riconoscimento della suddetta riduzione, che viene concessa – previa verifica dei necessari requisiti- su istanza del contribuente (con allegata documentazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della stessa) ed applicata con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ne è stata richiesta l'applicazione.

 

Per procedere scegli una delle seguenti opzioni:

• scarica il modulo cartaceo, e invialo secondo le modalità riportate nel retro del foglio

• iscriviti on line, se possiedi le credenziali FedERa o SPID per l'identità digitale