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Agevolazione per le utente non domestiche

Per i titolari di utenze non domestiche che, previa presentazione di apposita istanza, dimostrino di aver ritirato dalla vendita determinate quantità di beni e prodotti alimentari e di averli donati gratuitamente, la tassa non è dovuta (ed è quindi abbattuta) nella misura di 0,20 euro per kg di beni alimentari ceduti gratuitamente.

In ogni caso, l'abbattimento tariffario non può arrivare ad incidere per oltre il 10% sull'ammontare totale della tassa dovuta. L’abbattimento viene applicato a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo.

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DOCUMENTATA CESSIONE GRATUITA DI BENI E PRODOTTI RITIRATI DALLA VENDITA

I titolari di utenze non domestiche possono accedere a questa agevolazione presentando apposita istanza, corredata della necessaria documentazione, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto lo sconto della tassa.

Per usufruire dell’agevolazione denominata “antispreco” è necessario:

a) disporre di una superficie (adibita a produzione o distribuzione di beni alimentari) superiore a 300 metri quadrati;

b) presentare domanda, su modello predisposto dall'Ufficio Tassa Rifiuti, indicando il progetto/collaborazione (finalizzato al contrasto dello spreco alimentare) a cui abbia aderito, le quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita ed allegando la documentazione rilasciata dal donatario;

c) essere in regola con il pagamento della tassa rifiuti dovuta alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui sarà effettuato il conguaglio.

L’agevolazione è applicata a conguaglio, ossia viene detratta dal tributo dovuto per l'annualità successiva trattandosi appunto di scontistica che presuppone il deposito e la verifica di una documentazione che riguarda l'intero anno solare di riferimento.

 

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Art. 17 - bis AGEVOLAZIONI “ANTISPRECO” (ART.1 COMMI 652 E 659 l.147/13)

1. A decorrere dall'annualità 2017 è riconosciuto – sulla base di documentata istanza di parte - un abbattimento tariffario alle utenze non domestiche di cui all'ultimo periodo del novellato art.1 comma 652 della L.147/16, così come modificata dall'art.17 della L.166/16.

2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dal novellato art.1 comma 652 L.147/13 trovano applicazione le definizioni di cui all'art.2 comma 1 lett.b), c), d), e) della medesima L.166/16.

3. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni

trimestrali del donatario) di cui all'art.16 L.166/16; è ammessa, in via residuale, la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali all'attività di controllo.

4. L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 è quantificato in 0,20 euro/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita (nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo), a patto che il richiedente in possesso dei requisiti di legge soddisfi entrambe le seguenti condizioni:

a) disponga di una superficie (adibita a produzione o distribuzione di beni alimentari) superiore a 300mq;

b) presenti apposita istanza all'ufficio TA.RI. - entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta- indicando il progetto/collaborazione (finalizzato al contrasto dello spreco alimentare) a cui abbia aderito ed allegando la documentazione di cui al precedente comma 3.

5. In ogni caso l'abbattimento di cui al comma 4 non può arrivare ad incidere per oltre il 10% sull'ammontare totale della tassa dovuta. Esso viene applicato a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.