Riduzione tariffaria per le utente non domestiche
Per i titolari di utenze non domestiche che, previa presentazione di apposita istanza, dimostrino di aver avviato al recupero determinate quantità di rifiuti urbani prodotti dalle loro attività, la tassa non è dovuta (ed è quindi scontata) nella misura di 0,20 euro per kg.
In ogni caso, tenuto conto che la Tassa Rifiuti è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, escludendo dai costi da coprire solo quelli relativi ai rifiuti speciali la TARI non è mai dovuta in misura inferiore al 50%.
Informazioni [+]
DOCUMENTATO AVVIO AL RECUPERO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
I titolari di utenze non domestiche possono accedere a questa agevolazione presentando apposita istanza, corredata della necessaria documentazione, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto lo sconto della tassa.
Per usufruire dell’agevolazione per l'avvio al recupero di rifiuti urbani è necessario:
a) presentare domanda, su modello predisposto dall'Ufficio Tassa Rifiuti;
b) documentare l’avvio al recupero di determinate quantità di rifiuti urbani prodotti presentando la quarta copia dei formulari rifiuti o il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) attestando così la tipologia, la quantità e la provenienza del rifiuto;
c) essere in regola con il pagamento della tassa rifiuti dovuta alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui sarà effettuato il conguaglio.
L’agevolazione è applicata a conguaglio, ossia viene detratta dal tributo dovuto per l'annualità successiva trattandosi appunto di scontistica che presuppone il deposito e la verifica di una documentazione che riguarda l'intero anno solare di riferimento.
Normativa di riferimento [+]
Art.17 AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E L’AVVIO AL RECUPERO
1. Ai contribuenti, utenze domestiche, che facciano utilizzo della compostiera o che conferiscano rifiuti in forma differenziata direttamente al centro di raccolta autorizzato (c.d. stazione ecologica attrezzata o isola ecologica) e ai contribuenti, utenze non domestiche, che abbiano avviato rifiuti urbani di cui all’art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006 al recupero direttamente o mediante azienda autorizzata, sono riconosciute - ai sensi dell'art.1 commi 658 e 649 della L.147/13- le agevolazioni di cui ai seguenti commi, se in regola con il pagamento della tassa rifiuti risultante dovuta alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di effettuazione del conguaglio di cui al successivo comma 5.
2. La riduzione di cui al comma 1 relativa alle utenze domestiche trova applicazione in base ai seguenti criteri:
a) la riduzione correlata alle stazioni ecologiche attrezzate è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati conferiti in stazione ecologica attrezzata nel corso dell'intero anno solare secondo la seguente formula: sconto pari a 0,10 euro/Kg di rifiuto conferito in stazione ecologica, con un limite minimo di 1 kg di rifiuto annuo, fino ad un ammontare massimo di sconto pari al 30% del tributo dovuto (comprensivo del tributo provinciale) in relazione all’unità immobiliare a cui sia riferibile il rifiuto differenziato conferito; a tal fine, in mancanza di oggettivi riscontri, il rifiuto differenziato oggetto di conferimento si presume prodotto nell’abitazione di residenza del contribuente o, in mancanza, nell’abitazione di maggior superficie;
b) la riduzione legata al compostaggio domestico - da effettuarsi secondo requisiti (es. la disponibilità di un giardino privato) e modalità individuate dal regolamento del Settore Ambiente e Verde disciplinante lo svolgimento del pubblico servizio di raccolta - è quantificata nella misura percentuale del 10%, della tariffa, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello della presentazione di apposita istanza in cui il contribuente attesta di voler praticare in modo continuativo il compostaggio. Questa istanza ha effetto anche per le annualità successive salvo modifiche delle condizioni ad esse sottese e fermo l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente al Comune l'eventuale successiva cessazione di detta attività di compostaggio. La presentazione di detta istanza autorizza il Comune e/o il Gestore ad effettuare verifiche, anche periodiche, per accertare l'effettiva pratica del compostaggio. Gli utenti che già praticavano attività di compostaggio alla data del 31/12/2013 accedono d'ufficio per l'annualità 2014 alla scontistica per compostaggio in base agli elenchi forniti dal Gestore. Il riconoscimento dello sconto resta comunque condizionato, in tutti i casi, dalle risultanze della prevista attività di controllo sull'effettività della pratica del compostaggio.
3. In base al successivo riscontro del gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti si provvederà d'ufficio a quantificare le riduzioni spettanti alle utenze domestiche per la raccolta differenziata in stazione ecologica o mediante utilizzo di compostiera e ad effettuarne il relativo conguaglio e/o rimborso.
4. La tassa non è dovuta (ed è quindi scontata) nella misura di 0,20 euro/kg dai titolari di utenze non domestiche che, previa presentazione di apposita istanza, dimostrino di aver avviato al recupero determinate quantità di rifiuti urbani di cui all’art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006 prodotti dalle loro attività a condizione che il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto avviato al recupero con oneri a suo carico. In ogni caso, tenuto conto che il comma 639 della legge 147/13 stabilisce che la TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, escludendo dai costi da coprire solo quelli relativi ai rifiuti speciali (di cui al successivo comma 654), la TARI non è mai dovuta in misura inferiore al 50%.
5. Le riduzioni di cui al comma 2 lett.a) e al comma 4 sono applicate a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti. Ai soli fini della riduzione di cui al comma 4, il contribuente è tenuto a consegnare all'ufficio TA.RI. tutta la necessaria documentazione attestante la qualità e quantità di rifiuti avviati a recupero nel corso dell'anno interessato dalla richiesta di agevolazione tassativamente entro il 20 gennaio dell'anno successivo, secondo le modalità determinate dall’amministrazione.