TARIweb

Informazioni e richiesta copia del prospetto di pagamento

 

Entro il mese di giugno saranno recapitati come di consueto i prospetti di pagamento contenenti i modelli F24 precompilati per le due rate.

Per l'anno 2023 il versamento della TARI è previsto in due rate, rispettivamente con scadenza 30 giugno e 2 dicembre 2023, con la possibilità del pagamento in soluzione unica entro la scadenza del 30 giugno.

I contribuenti rimasti estranei all'elaborazione della lista di carico principale potranno essere invitati al pagamento della tassa - previo invio di apposito prospetto riassuntivo ed allegato modulo di versamento - in due rate con scadenza 30 settembre e 2 dicembre 2023 .

E' obbligatorio per il contribuente prestare la necessaria diligenza, ed attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto di pagamento per poter comunque effettuare il versamento entro i termini di scadenza.

Ti ricordiamo che il pagamento della TaRi deve essere effettuato rispettando rigorosamente le date di scadenza!

In caso di smarrimento o mancato recapito, entro le scadenze sopra indicate, è possibile richiedere copia del prospetto di pagamento e del modello F24 presso l’Ufficio Tassa Rifiuti oppure accedendo alla propria Area Personale del sito del Comune di Bologna:

www.comune.bologna.it – Accedi – Pagamenti

L'accesso al servizio è possibile mediante l'utilizzo delle proprie credenziali SPID.

Si precisa che il prospetto di pagamento Tari sarà disponibile sulla propria area personale solo dopo l'avvenuta spedizione.

 

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Modalità di pagamento

Il versamento della TA.RI. deve essere effettuato esclusivamente tramite modello F24, pagabile senza costi di commissioni presso sportelli bancari e uffici postali e tramite i servizi di home banking.

Pagamento della TaRi dall'estero

Il contribuente che si trova all'estero non può utilizzare il modello F24, per il pagamento della TA.RI. ma deve effettuare un bonifico sul codice IBAN IT88R0200802435000020067156 - codice BIC UNCRITM1BA2 - intestato a Comune di Bologna - causale: "codice fiscale dell’intestataro – TA.RI. – Tassa Rifiuti anno di riferimento".

Se il contribuente è all'estero ma ha un conto corrente in Italia può comunque effettuare il pagamento dell'F24 tramite i servizi di home banking.

Termine di pagamento

Per l'anno 2023 le scadenze del versamento della tassa sono queste:

  • 30 giugno prima rata;
  • 2 dicembre seconda rata;
    con possibilità di pagamento in soluzione unica entro il 30 giugno 2023.

In base all’art.1 comma 695 della Legge 147/2013 il mancato o parziale pagamento entro i termini previsti comporterà l’applicazione delle sanzioni di legge pari al 30% dell'importo non versato (art. 13 D.Lgs.471/1997) da irrogare mediante apposito avviso di accertamento esecutivo, con aumento di spese a carico del contribuente.

L’istituto del Ravvedimento permette al contribuente di sanare spontaneamente, entro precisi termini temporali, il mancato o parziale pagamento, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).

Per il pagamento del ravvedimento relativo alla tassa fino all’anno 2021  occorre utilizzare il modello F24, previsto per i versamenti ordinari, versando le sanzioni e gli interessi unitamente alla tassa dovuta comprensiva del tributo provinciale (TEFA), col medesimo codice tributo (3944) e barrando la casella “ravv”.

A partire dall’anno 2021 e successivi, gli importi dovuti a titolo di  TA.RI. sono da versare distintamente dagli importi dovuti a titolo di TEFA, pertanto, per il pagamento del ravvedimento occorre utilizzare il modello F24, previsto per i versamenti ordinari, versando distintamente gli importi dovuti a titolo di TA.RI. e TEFA unitamente alle relative sanzioni ed interessi, utilizzando i codici tributo sotto riportati e barrando la casella “ravv”.

Codici tributo:

  • 3944 – TA.RI. tassa rifiuti.
  • TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.

 

Se paghi la tassa in ritardo, ma comunque entro precisi termini temporali (leggi bene la normativa sotto), è possibile evitare di incorrere in sanzioni maggiori pagando con Ravvedimento, cioè ricalcolando la tassa dovuta, aggiungendo però un piccolo importo a titolo di sanzioni e interessi.
La cifra aggiuntiva è proporzionale ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza e va calcolata secondo la Normativa sul ravvedimento.

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Chi non versa il tributo, o effettua il pagamento oltre il termine di scadenza previsto, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

Il contribuente che versa il tributo in ritardo, per non incorrere in sanzioni maggiori, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento.
L’istituto del ravvedimento permette al contribuente di sanare spontaneamente, entro precisi termini temporali, l’omesso o parziale pagamento, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).

Per il pagamento del ravvedimento relativo alla tassa fino all’anno 2020  occorre utilizzare il modello F24, previsto per i versamenti ordinari, versando le sanzioni e gli interessi unitamente alla tassa dovuta comprensiva del tributo provinciale (TEFA), col medesimo codice tributo (3944) e barrando la casella “ravv”.

A partire dall’anno 2021 e successivi, gli importi dovuti a titolo di  TA.RI. sono da versare distintamente dagli importi dovuti a titolo di TEFA, pertanto, per il pagamento del ravvedimento occorre utilizzare il modello F24, previsto per i versamenti ordinari, versando distintamente gli importi dovuti a titolo di TA.RI. e TEFA unitamente alle relative sanzioni ed interessi, utilizzando i codici tributo sotto riportati e barrando la casella “ravv”.

Codici tributo:

  • 3944 – TA.RI. tassa rifiuti;
  • TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.

Calcolo del Ravvedimento  Art.13 lett.a) D.Lgs.472/97 e Art. 29 Regolamento Entrate Comunali Bologna

  • nel caso di versamento effettuato entro il 15° giorno successivo alla scadenza si applica la sanzione dello 0,1 % per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi legali;
  • nel caso di versamento effettuato tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,5% della tassa non pagata oltre agli interessi legali;
  • nel caso di versamento effettuato tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,67% della tassa non pagata oltre agli interessi legali;
  • nel caso di versamento effettuato entro un anno dalla scadenza prevista, si applica la sanzione del 3,75% della tassa non pagata oltre agli interessi legali ;
  • nel caso di versamento effettuato tra un anno ed entro il secondo anno dalla scadenza prevista si applica la sanzione del 4,29% della tassa non pagata oltre agli interessi legali;
  • nel caso di versamento effettuato oltre i due anni dalla scadenza prevista si applica la sanzione del 5% della tassa non pagata oltre agli interessi legali.

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento della tassa o della differenza della tassa dovuta, degli interessi legali sulla tassa (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sulla tassa versata in ritardo.

(*) Saggio degli interessi legali:

  • dal 01/01/2023: 5%
  • dal 01/01/2022: 1,25%
  • dal 01/01/2021 al 31/12/2021: 0,01%
  • dal 01/01/2020 al 31/12/2020: 0,05%
  • dal 01/01/2019 al 31/12/2019: 0,8%
  • dal 01/01/2018 al 31/12/2018: 0,3%
  • dal 01/01/2017 al 31/12/2017: 0,1%
  • dal 01/01/2016 al 31/12/2016: 0,2%
  • dal 01/01/2015 al 31/12/2015: 0,5%