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Ricorda che:

La tassa si paga in base alla somma dei metri quadrati di tutte le aree tassabili di cui disponi, pertanto sul modulo di iscrizione oltre alla data di disponibilità, è obbligatorio dichiarare i metri quadrati del locale e delle eventuali pertinenze, con i relativi riferimenti catastali.

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Art. 4
PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA E DEFINIZIONI
1. Presupposto per l’applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Definizioni:
a) locali: strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse su almeno tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte: superfici prive di “locali” di cui alla lett.a). Ad esempio rientrano tra le aree scoperte le tettoie, i balconi, i parcheggi scoperti,...
c) utenze domestiche: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
d) utenze non domestiche: superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Ai sensi dell'art.1 comma 641 L.147/13 sono escluse da tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. La residenza anagrafica, la presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di rete (ad es. gas e luce) costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente potenzialità di produzione rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera, indipendentemente dall'attivazione dei servizi pubblici di rete, in presenza del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art.5
SOGGETTO ATTIVO
1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste – interamente o prevalentemente- la superficie dei locali ed aree tassabili. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente da tassa.

Art.6
SOGGETTI PASSIVI
1. Ai sensi dell'art.1 comma 642 Legge 147/13 la tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2 La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i  componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse (art.1 comma 642 Legge 147/13);
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso,abitazione, superficie (art.1 comma 643 L.147/13);
4. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di  uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (art.1 comma 644 L.147/13).
 

Art.13
UTENZE DOMESTICHE - Abitazioni private

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2. L'importo del tributo dovuto da ogni contribuente per i locali occupati o detenuti corrisponde al prodotto della superficie dei locali per la tariffa unitaria. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle uguali o superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

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Art. 15
APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. Il tributo è comunque applicato per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è
attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori viciniori, in tale zona il tributo è dovuto:
a) in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt;
b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt. e fino a l000 mt.
c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai l000mt.
3. In presenza delle condizioni previste al comma 656 dell’art. 1 L.147/13 la tassa è dovuta nella
misura del 20% , previa necessaria diffida del contribuente al Gestore del Servizio e al competente
Settore Entrate-Ufficio TA.RI del Comune. Dalla data della diffida, qualora non si sia provveduto
entro 30 giorni lavorativi a porre rimedio al disservizio, decorrono gli effetti sulla tassa.

 

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Art. 4
PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA E DEFINIZIONI
1. Presupposto per l’applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Definizioni:
a) locali: strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse su almeno tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte: superfici prive di “locali” di cui alla lett.a). Ad esempio rientrano tra le aree scoperte le tettoie, i balconi, i parcheggi scoperti,...
c) utenze domestiche: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
d) utenze non domestiche: superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Ai sensi dell'art.1 comma 641 L.147/13 sono escluse da tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. La residenza anagrafica, la presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di rete (ad es. gas e luce) costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente potenzialità di produzione rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera, indipendentemente dall'attivazione dei servizi pubblici di rete, in presenza del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art.5
SOGGETTO ATTIVO
1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste – interamente o prevalentemente- la superficie dei locali ed aree tassabili. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente da tassa.

Art.6
SOGGETTI PASSIVI
1. Ai sensi dell'art.1 comma 642 Legge 147/13 la tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2 La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i  componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse (art.1 comma 642 Legge 147/13);
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso,abitazione, superficie (art.1 comma 643 L.147/13);
4. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di  uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (art.1 comma 644 L.147/13).

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Art.14
UTENZE NON DOMESTICHE -  (superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere)

1. Le tariffe delle utenze non domestiche si articolano in 22 classi in base alla tipologia di attività svolta e al relativo coefficiente di potenziale roduzione di rifiuti .
2. La tariffa per ciascuna delle classi di attività individuate nell'ambito della categoria delle utenze Comune di Bologna- Dipartimento Risorse Finanziarie
 Settore Entrate – UO Entrate e Regolamenti
 non domestiche è determinata dal prodotto del costo medio generale per unità di superficie per il
coefficiente di produttività proprio della classe.
3. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili . Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq. anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Detto coefficiente rappresenta il parametro di rapporto di produzione dei rifiuti tra le varie classi di utenza individuate. I coefficienti di produttività sono determinati con riferimento ai valori di produttività rilevati dalle tabelle Kc allegate al Regolamento recante il metodo normalizzato (D.P.R. 158/99), tenuto conto della specificità che presenta la realtà di Bologna e del dato di esperienza relativo all'applicazione del previgente tributo
sui rifiuti (TARSU). Le attività caratterizzate da coefficienti di produttività simili vengono aggregate in classi di contribuenza tassabili con la medesima tariffa.
4. Ai sensi di quanto previsto al precedente comma 3 ed ai fini della quantificazione del tributo relativo alle utenze non domestiche sono individuate le seguenti classi di contribuenza con relativo coefficiente di produttività specifica:
Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali ed aree relativi alle utenze non domestiche sono classificati, sulla base degli indicati coefficienti di produttività, come segue:
Classi di attività Coefficiente di produttività
1 - Associazioni, Circoli e Istituzioni: Culturali - 0.5 Politiche - Sindacali - Sportive – Religiose, Ass.Tecn.-Economiche, Enti di Assistenza, Enti Pubblici non economici, Istituti Religiosi, Scuole, Biblioteche, Musei 
2 - Cinematografi e teatri 0,53
3 - Stazioni, Autorimesse, Autoservizi, 0.77
Autotrasporti, Magazzini e depositi non al servizio di attività industriali o commerciali e senza alcuna vendita diretta
4 - Distributori carburante, Aree di parcheggio, 0.65 Aree di posteggio, Campeggi, Impianti sportivi e Termali
5 - Esposizioni, Autosaloni 0,59
6 - Alberghi (senza ristorante), Pensioni, 1.07 Locande, Affittacamere, Convitti, Collegi, Caserme, Carceri ed ogni altro tipo di 
7 - Case di cura e riposo 1,47
8 - Ospedali 1,48
9 - Uffici commerciali, Studi professionali, 1.25 Agenzie finanziarie, Agenzie di viaggi,Assicurazioni, Agenzie ippiche, Ricevitorie totip, Ambulatori, Poliambulatori, Laboratori analisi cliniche, Studi medici, Studi veterinari Comune di Bologna- Dipartimento Risorse Finanziarie Settore Entrate – UO Entrate e Regolamenti

10 - Banche ed Istituti di credito 1,06
11 - Esercizi commerciali di generi non alimentari 1,24
12 - Banchi di mercato di generi non alimentari 1.49 (beni durevoli)
13 - Attività artigianali tipo botteghe: 1.09 parrucchiera, barbiere, estetista
14 - Officine, Carrozzerie, Laboratori, Botteghe 0.84 artigianali
15 - Attività industriali con capannoni di 0.83 produzione
16 - Ristoranti (anche inseriti in strutture 2.67 alberghiere, Trattorie, Pizzerie, Tavole calde, Osterie, Pub, Mense, Birrerie, Hamburgherie
17 - Bar, Gelaterie, Pasticcerie 2,61 
18 - Rosticcerie, Supermercati alimentari, 2.02 Esercizi commerciali di generi alimentari (con esclusione di quelli previsti alla classe 19), pizzerie da asporto
19 - Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante 2,96 
20 - Ipermercati di generi misti 2,01
21 - Banchi di mercato generi alimentari 2,51
22 - Discoteche, Sale da ballo, Sale giochi 1,55

5. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa, alla lasse di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

6. La natura del prelievo richiede di valorizzare, ai fini della corretta individuazione della tariffa applicabile, la concreta attività esercitata in un locale o su un’area a prescindere dalle
caratteristiche soggettive del contribuente. Il tributo viene pertanto liquidato con la tariffa corrispondente al tipo di attività effettivamente svolta nel locale o sull’area (o, in mancanza, con tariffa di attività similare sotto l’aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti) senza che rilevi in alcun modo un diverso accatastamento dell’immobile o la natura giuridica dell’occupante.
Nel caso di più locali o porzioni di essi adibiti ad attività funzionalmente collegate si applica la tariffa attribuita all'attività principale svolta negli stessi alla quale gli altri locali sono asserviti.

7. La tassa dovuta dalla singola utenza non domestica si ottiene moltiplicando la tariffa unitaria ad essa concretamente applicabile (ossia la tariffa unitaria prevista per la classe di attività cui è ricondotta quella singola utenza) per la superficie tassabile. La superficie tassabile è misurata sul
filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle uguali o superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Art. 15
APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. Il tributo è comunque applicato per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è
attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori viciniori, in tale zona il tributo è dovuto:
a) in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt;
b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt. e fino a l000 mt.
c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai l000mt.
3. In presenza delle condizioni previste al comma 656 dell’art. 1 L.147/13 la tassa è dovuta nella
misura del 20% , previa necessaria diffida del contribuente al Gestore del Servizio e al competente
Settore Entrate-Ufficio TA.RI del Comune. Dalla data della diffida, qualora non si sia provveduto
entro 30 giorni lavorativi a porre rimedio al disservizio, decorrono gli effetti sulla tassa.