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Riduzione tariffaria per Agricoltori

La riduzione pari al 10% della tassa ordinaria è prevista per gli Agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale.

Per richiedere lo sconto è sufficiente indicarlo nel modulo di iscrizione.

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Art. 16 RIDUZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art.1 comma 659 L.147/13 trovano applicazione le seguenti ipotesi di riduzione:

a) abitazioni con unico occupante lì residente: riduzione 30%;

b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione 10%;

c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;

d) abitazioni occupate da soggetti passivi di nazionalità italiana iscritti all'Aire – come tali residenti all’estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che l'immobile sia a loro esclusiva disposizione e in quanto tale resti inutilizzato: riduzione 30%;

e) abitazioni occupate da soggetti passivi di nazionalità non italiana che dimorino all'estero per più di sei mesi all'anno a condizione che non siano residenti in quell'immobile e che esso resto resti inutilizzato perché tenuto ad effettiva disposizione: riduzione 30%.

2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse previa verifica dei necessari requisiti su istanza del contribuente (con allegata documentazione relative al possesso dei requisiti  richiesti per il riconoscimento delle stesse) ed applicate con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ne è stata richiesta l'applicazione.

3. La tariffa è ridotta al 50% - per un massimo di 24 mesi - per le utenze non domestiche quando l'attività sia ferma a seguito di procedure concorsuali, cassa integrazione a zero ore, o per inattività o cessata attività, a condizione che i locali non siano utilizzati come deposito e che in essi siano presenti solo strumentazioni di non facile amovibilità. La presenza di allacciamento ENEL a ridotto assorbimento per garantire accessibilità e sicurezza dei locali non è causa ostativa al riconoscimento della suddetta riduzione, che viene concessa – previa verifica dei necessari requisiti- su istanza del contribuente (con allegata documentazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della stessa) ed applicata con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ne è stata richiesta l'applicazione.