TARIweb

Se hai mantenuto la disponibilità del locale sul quale già paghi la TaRi

sei comunque tenuto a pagare comunque le tasse per ogni locale che hai a disposizione a Bologna!

Ricorda che che gli avvisi di pagamento per i locali per i quali risulti essere iscritto a Bologna, saranno inviati al tuo indirizzo di Residenza. Per ricevere il prospetto di pagamento TARI tramite mail, è necessario comunicarlo solo ed esclusivamente attraverso l’area personale del sito del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it – Accedi – Impostazioni – Dati Personali - Email e telefono. Qui è possibile indicare la mail su cui desidera ricevere il prospetto. Successivamente, nella sezione Notifiche e Newsletter - Avvisi di Pagamento deve essere selezionata l'opzione "Do il consenso a ricevere esclusivamente in forma digitale". Per l'accesso al sito sopra citato è necessario essere dotati di SPID. Si precisa che il recapito tramite mail è alternativo al recapito cartaceo mediante posta ordinaria.

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La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

Art. 4
PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA E DEFINIZIONI

1. Presupposto per l’applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Definizioni:
a) locali: strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse su almeno tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte: superfici prive di “locali” di cui alla lett.a). Ad esempio rientrano tra le aree scoperte le tettoie, i balconi, i parcheggi scoperti,...
c) utenze domestiche: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
d) utenze non domestiche: superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Ai sensi dell'art.1 comma 641 L.147/13 sono escluse da tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. La residenza anagrafica, la presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di rete (ad es. gas e luce) costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente potenzialità di produzione rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera, indipendentemente dall'attivazione dei servizi pubblici di rete, in presenza del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell' immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.